Art. 1.

      1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

          «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; si considera direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

      2. All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: «e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,» sono soppresse.